Furto in albergo: chi risponde all’ospite derubato?

2023-02-22 18:10:40 By : Ms. Chirs Liu

Se i beni rubati all’interno dell’hotel non erano custoditi in cassetta di sicurezza o cassaforte, a chi spetta il risarcimento del danno?

Sei arrivato in albergo, ti sei registrato, sistemato in camera, fatto la doccia e ora è il momento di scendere a cena. Entri nella sala ristorante, appoggi la giacca sullo schienale della sedia e vai al buffet per servirti qualche antipasto. Quando torni indietro trovi il tavolo, trovi la sedia ma della giacca non c’è traccia. Ti viene un colpo, perché nelle tasche interne avevi il cellulare e il portafoglio. Ti guardi intorno, non vedi che qualche altro cliente l’abbia con sé. È evidente che qualcuno se l’è portata via con quello che conteneva. Ti è passata la fame, appoggi il piatto degli antipasti sul tavolo e vai subito alla reception a far presente l’accaduto. E chiedi: «Abbia pazienza, ma in caso di furto in albergo, chi risponde all’ospite derubato?».

Probabilmente, l’addetto alla reception chiamerà il titolare dell’hotel, il quale dovrà dare a questa domanda la stessa risposta che ha dato recentemente la Cassazione: «Con le mie più sentite scuse, me ne prendo io la responsabilità». Infatti, secondo un’ordinanza della Suprema Corte [1], se sparisce all’interno dell’albergo un oggetto che appartiene al cliente appare indiscutibile «la responsabilità dell’albergatore». E non è detto che, al momento del risarcimento del danno, debba per forza intervenire l’assicurazione sottoscritta dall’hotel per casi come questo. Vediamo perché.

D’istinto, viene da dire: «Del ladro». E, in effetti, è il malvivente ad avere in prima persona la colpa di un furto in albergo, ci mancherebbe altro. Solo che, non potendo inchiodarlo, perché come arriva dal nulla nel nulla scompare subito, qualcuno deve rispondere all’ospite derubato.

La Cassazione si è occupata recentemente di un episodio simile a quello descritto a titolo esemplificativo all’inizio. Nel caso specifico, si trattava di una coppia di turisti brasiliani che soggiornava in un hotel di Milano. Al momento della colazione, la donna si è accorta che era sparita la sua borsa contenente denaro, un cellulare e una macchina fotografica. Non trovando il ladro, la coppia ha scelto di chiedere il risarcimento all’albergatore.

Il primo tentativo va a vuoto, ma la Corte d’Appello accoglie il ricorso dei turisti e ritiene la struttura alberghiera responsabile del danno, condannandola a versare 3.500 euro di risarcimento. La responsabilità del gestore dell’hotel, secondo i giudici, si basa sul fatto che il furto è avvenuto all’interno della struttura.

La Cassazione ha sposato questa linea. Ha, innanzitutto, stabilito – come accennato poco fa – che risulta indiscutibile «la responsabilità dell’albergatore per la sottrazione dei beni dei clienti, avvenuta all’interno dell’hotel», senza alcun concorso di colpa da parte della vittima del furto.

Per quanto riguarda, invece, la liquidazione del danno, non potendo dimostrare con certezza quanti soldi avesse la donna nella borsa, i giudici supremi hanno optato per ricorrere «ad una serie di valutazioni di comune esperienza e dando conto dei dati oggettivi acquisiti al processo (prelievo di 6mila e 500 euro dieci giorni prima del furto della borsa, in cui erano custoditi un telefono cellulare ed una macchina fotografica)» e tenendo conto del contesto, ossia «una coppia di cittadini brasiliani in viaggio in Europa».

Secondo l’ordinanza in commento (il cui testo completo si trova in fondo a questo articolo), in un caso come quello descritto, non è possibile per l’albergo ricorrere all’assicurazione, poiché la copertura si applica soltanto «in caso di custodia dei valori in cassaforte, cassetta o armadio di sicurezza». Sono queste, infatti, le eventualità di cui l’hotel si fa carico, ovviamente con l’opportuna polizza assicurativa. Ma se sparisce una borsetta dal ristorante o dal bancone della reception, a quel punto l’assicurazione non risponde.

Spiega la Cassazione che, per un furto in albergo, «la liquidazione equitativa del danno poggia sull’accertamento che la borsa sottratta alla donna contenesse danaro contante in misura prossima all’importo riconosciuto, pari a 3mila e 500 euro, essendo minima, invece, l’incidenza degli altri beni contenuti (un telefono cellulare ed una macchina fotografica)». Aspetto non indifferente- continua la Suprema Corte – «ai fini della applicazione delle clausole del contratto di assicurazione», poiché «non essendo il danaro custodito in cassetta di sicurezza o altro dispositivo simile, il danno da sottrazione dei valori non era coperto dall’assicurazione». Sicché, in episodi come questo, il risarcimento deve essere corrisposto dall’albergatore.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 12 gennaio – 28 aprile 2021, n. 11193

1.1. Secondo il Tribunale mancava la prova dell’entità del danno subito dagli attori per effetto del furto che si era verificato all’interno della sala colazioni dell’Hotel Astoria, dove un individuo rimasto ignoto aveva rubato la borsa della sig.ra J.P.C. .

5.1. Il primo motivo attinge l’accertamento svolto dai giudici di merito riguardo alla responsabilità dell’albergatore per la sottrazione dei beni dei clienti, avvenuta all’interno dell’albergo. Premesso che, come emerge dalla sentenza impugnata, già il Tribunale aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell’albergatore, pervenendo al rigetto della domanda risarcitoria per carenza di prova sul quantum, la valutazione in ordine alla applicabilità al caso concreto delle limitazioni previste dall’art. 1785 c.c., ovvero della colpa del cliente, costituisce apprezzamento riservato al giudice di merito, in quanto pertiene alla quaestio facti, e non è sindacabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, ma solo per vizio di motivazione, nei limiti entro i quali tale vizio è ancora denunciabile (per tutte, Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053). Nella specie, anche a voler ritenere denunciato il vizio di motivazione, stante il richiamo in rubrica all’art. 360 c.p.c., n. 5, il motivo non indica il fatto storico decisivo pretermesso dalla Corte d’appello (tra le molte, Cass. 29/09/2016, n. 19312), e ciò comporta l’inammissibilità della relativa censura.

5.2. Quanto detto nel paragrafo che precede, vale anche con riferimento al secondo motivo, che attinge la liquidazione equitativa del danno. La Corte d’appello, dopo avere rilevato la particolare difficoltà per l’attrice-appellante di dimostrare il contenuto della borsa, ha proceduto alla liquidazione equitativa del danno facendo ricorso ad una serie di valutazioni di comune esperienza, dando conto dei dati oggettivi acquisiti al processo (prelievo di 6.500,00 Euro 10 giorni prima del furto della borsa, nella quale erano custoditi un telefono cellulare ed una macchina fotografica), del contesto di riferimento (coppia di cittadini brasiliani in viaggio in Europa).

Secondo la giurisprudenza consolidata, la valutazione equitativa del danno è insindacabile in sede di legittimità, salvo che il giudice di merito non abbia dato conto del criterio utilizzato, ovvero la valutazione risulti incongrua rispetto al caso concreto o la determinazione del danno sia palesemente sproporzionata per eccesso o per difetto (tra le molte, Cass. 25/05/2017, n. 13153; Cass. 08/11/2007, n. 23304).

5.3. Il terzo motivo, che attinge il rigetto della domanda di manleva, è infondato.

La liquidazione equitativa del danno poggia sull’accertamento, effettuato dalla Corte d’appello, che la borsa sottratta alla sig.ra C. contenesse danaro contante in misura prossima all’importo riconosciuto, pari ad Euro 3.500,00, minima essendo l’incidenza degli altri beni ivi contenuti (un telefono cellulare ed una macchina fotografica).

E tale accertamento non può non valere ai fini della applicazione delle clausole del contratto di assicurazione, con la conseguenza che non essendo il danaro custodito in cassetta di sicurezza o altro dispositivo simile, il danno da sottrazione dei “valori” non era coperto dall’assicurazione.

5.4. Privo di fondamento risulta anche il quarto motivo di ricorso.

La statuizione sulle spese di lite è doverosa, e il giudice deve procedervi facendo applicazione del principio di soccombenza, sicché neppure astrattamente può configurarsi l’extrapetizione denunciata dalla società ricorrente. La richiesta i della parte in punto spese non vincola il giudice.

Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Tu vai a farti una vacanza tranquilla, porti con te gioielli e altri capi costosi, sicura che l’albergatore vigili sui beni dei clienti, invece entri in stanza e scopri con grande sorpresa e dispiacere che la tua camera è stata svaligiata. Non si tratta solo del valore economico dei beni, ma anche di quello affettivo. E quindi pretendi di essere rimborsata

Quando viaggio non porto mai con me oggetti di valore, proprio perché non metterei mai la mano sul fuoco sulla sicurezza del servizio di pulizie o sull’onestà di eventuali vicini di stanza. Poi, con chi te la prendi? Certo pretendi che l’albergatore vigili sulle stanze e ti assicuri la sorveglianza sui beni dei clienti, però non immaginarsi che proprio chi lavora per lui può giocargli brutti scherzi e causare dei danni alla sua attività

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