Il Primo soccorso in azienda: organizzazione, obblighi e normativa

2023-02-22 18:09:40 By : Mr. Sky Fu

Il “primo soccorso” è l’insieme di interventi, manovre ed azioni, effettuate da un lavoratore all’uopo incaricato e formato che si trova ad affrontare un’emergenza sanitaria e deve garantire all’infortunato un primo soccorso ed un’assistenza medica di emergenza in attesa dell’arrivo del personale medico.

Chi organizza il Primo Soccorso in azienda? Chi ne fa parte, in cosa consiste, come organizzarlo e quali sono gli obblighi del datore di lavoro?

L’articolo 45 comma 1 del Testo Unico di Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. n.81/2008) pone in capo al datore di lavoro, l’obbligo di organizzare il primo soccorso in azienda. Nel far ciò, il datore di lavoro deve avvalersi della collaborazione del Medico Competente, tenendo conto della natura dell’attività e delle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro, stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.

Il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro definisce in modo netto i ruoli e le funzioni di ciascun attore nell’organizzazione e nella gestione del primo soccorso aziendale. La novità più rilevante è l’obbligo per il datore di lavoro d’inserire tale attività, come molte delle altre attività di natura organizzativa, all’interno di un sistema di gestione della sicurezza.

L’Allegato IV al D.Lgs. 81/2008 prescriveva, al punto 5, misure di primo soccorso, prevedendo l’adozione di presidi, attrezzature ed installazioni, lasciandone la definizione specifica a successivi decreti ministeriali. Tuttavia, gli obblighi in esso contenuti avevano suscitato numerose perplessità da parte degli addetti ai lavori, in quanto, in alcuni casi ad esempio nei settori non industriali, sembrava che le disposizioni stabilissero un regime di tutela inferiore a quello già previsto da altre precedenti normative di settore. Il D.Lgs. 106/2009 ha abrogato integralmente il controverso punto 5.

Quindi tutta la materia resta regolamentata dalla normativa precedente, ovvero dal D.M. 15 luglio 2003 n. 388, oltre che dagli artt. 18, 43 e 45 del D.Lgs. 81/2008. Il decreto contiene le misure minime da attuare in relazione alla grandezza dell’azienda e ai fattori di rischio.

Come organizzare il Primo Soccorso in azienda?

Il decreto interministeriale 388/2003, il regolamento sul primo soccorso aziendale, demanda quindi al datore di lavoro, con la collaborazione del medico competente e del servizio di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale, il compito di ampliarne le caratteristiche, anche nel caso di emergenze specifiche.

Il datore di lavoro nomina quindi gli addetti al primo soccorso in azienda.

La modulazione dei provvedimenti di primo soccorso dovrà essere realizzata in base alle caratteristiche dell’azienda, come

In sintesi, ciò che guiderà il datore di lavoro nella organizzazione del primo soccorso aziendale sarà il risultato della valutazione dei rischi.

La valutazione dei rischi è un’operazione molto complessa e richiede attento studio e monitoraggio dell’ambiente di lavoro, delle modalità e dei cicli di produzione. Una particolare attenzione deve essere posta alla valutazione dei fattori di rischio chimico, anche al fine di stabilire idonee procedure per il trattamento di emergenza degli infortunati.

La predisposizione di procedure di intervento in caso di incidenti o di emergenze derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi è prevista in modo specifico dall’art. 226 del D.Lgs. 81/2008; tra queste sono ricomprese “esercitazioni di sicurezza da effettuarsi a intervalli connessi alla tipologia di lavorazione e la messa a disposizione di appropriati mezzi di pronto soccorso” (art. 226, c. 1).

Il Piano di primo soccorso deve contenere attori e procedure operative: pertanto, i suoi obiettivi generali sono:

Alla luce dei principi generali di tutela previsti dall’art. 15 del D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro dovrà attuare i seguenti provvedimenti:

Il datore di lavoro, sentito il medico competente, (ove previsto) deve quindi identificare la categoria di appartenenza della propria azienda od unità produttiva e, solo nel caso appartenga al gruppo A, deve comunicarlo all’Azienda Unità Sanitaria Locale competente sul territorio in cui si svolge l’attività lavorativa, per la predisposizione degli interventi di emergenza del caso.

Se l’azienda (o l’unità produttiva) svolge attività lavorative comprese in gruppi diversi, il datore di lavoro deve riferirsi all’attività con indice più elevato.

L’avvenuta comunicazione di appartenenza al gruppo A consente all’ASL di creare un apposito archivio, permettendole inoltre di programmare le opportune attività di prevenzione.

Nel gruppo A rientrano, inoltre, a prescindere dal numero di lavoratori, le aziende o unità produttive soggette ad obbligo di dichiarazione o notifica (art. 2 D.Lgs. 334/99), appartenenti ai comparti:

Il Primo Soccorso in azienda è regolato dal D.M. 15 luglio 2003 n. 388, oltre che dagli artt. 18, 43 e 45 del D.Lgs. 81/2008, Testo unico di Sicurezza.

In base all’articolo 45 comma 1 del Testo Unico di Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. n.81/2008) il datore di lavoro ha l’obbligo di organizzare il primo soccorso in azienda.

In base all’art.45 il Datore di Lavoro ha il compito di designare i lavoratori incaricati d’attuare le misure di primo soccorso, salvataggio, prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza

Ai sensi dell’art. 43, c. 3, del D.Lgs. 81/2008 “i lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione”.

In base all'art.31 il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del primo soccorso nelle ipotesi previste nell’ALLEGATO II dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui all'art.31. In questo caso, il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di primo soccorso deve frequentare gli specifici corsi formazione previsti agli articoli 45 e 46.

Riferimenti normativi (in ordine cronologico)

Articolo 15 – Misure generali di tutela

Articolo 18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

Articolo 30 – Modelli di organizzazione e di gestione

1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale; b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro;

Articolo 37 – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell’emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell’articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626(N).

Manuale di primo soccorso nei luoghi di lavoro

Ciavarella Matteo, Sacco Angelo

Abc del primo soccorso in azienda

Ciavarella Matteo, Sacco Angelo

Corso di formazione per gli addetti al primo soccorso aziendale Corso di formazione

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La frequenza al modulo C costituisce Aggiornamento di 4 ore (DM 388/03 art. 3 c. 5)

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